Nel disegno di legge in materia di lavoro, esaminato dal Consiglio dei ministri il 1.05.2023, è contenuta una serie di semplificazioni e chiarimenti molto specifici.
• In caso di dimissioni, se l’assenza ingiustificata è protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 5 giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore.
• Il periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato dovrà essere pari a un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario e, in ogni caso, non può essere inferiore a 2 giorni.
• In materia di somministrazione di lavoro, sono stati eliminati i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori.