Riforma del reddito di cittadinanza Il Sole 24Ore

• L’ultima bozza del D.L. Lavoro datata 1.05.2023 stabilisce che dal 1.01.2024 verranno cancellati il reddito e la pensione di cittadinanza, sostituiti da 3 strumenti:

o assegno di inclusione per il sostegno contro la povertà di nuclei con disabili, minori, over60, che riceveranno importi analoghi (500 euro di sussidio moltiplicato per la scala di equivalenza più un contributo all’affitto di 280 euro al mese) per una durata di 18 mesi, rinnovabile per periodi di 12 mesi, dopo uno stop di 1 mese;

o nucleo familiare composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza: il sussidio è fino a 630 euro mensili (moltiplicati per la scala di equivalenza) con 150 euro di contributo all’affitto;

o dal 1.09.2023 debutta lo Strumento di attivazione, che prevede l’erogazione di 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi mentre si partecipa a progetti formativi, di qualificazione o riqualificazione professionale, orientamento.

• Per l’assegno di inclusione sono necessari i requisiti seguenti: residenza in Italia da almeno 5 anni; Isee di 9.360 euro; reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza; valore del patrimonio immobiliare come definito ai fini Isee (diverso dalla casa di abitazione, di valore ai fini Imu non superiore a 150.000 euro), non superiore a 30.000 euro; non si devono possedere navi, imbarcazioni, autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.

• La richiesta va fatta on line all’Inps; è obbligatoria l’iscrizione al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa e la sottoscrizione di un patto di attivazione digitale, autorizzando la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione.

• In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi, l’assegno di inclusione è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.